Matrimonio

 

Richiesta di pubblicazione matrimonio
Requisiti:
Obbligo di residenza per almeno uno dei futuri sposi.

Modalità:
D'ufficio gli interessati danno mandato all'ufficio matrimoni di richiedere i documenti.
Se il matrimonio è religioso devono provvedere da soli per la richiesta del parroco.

Documentazione:
Richiesta d'ufficio dall'addetto su incarico degli sposi:
- copia integrale di nascita di entrambi gli sposi;
- autocertificazione di residenza, cittadinanza e stato libero di entrambi gli sposi;
- se il matrimonio è religioso richiesta del parroco;
- per i divorziati copia integrale del precedente matrimonio;
- per i vedovi copia integrale di morte del coniuge;
- per la donna divorziata da meno di 300 gg. copia dell'atto di divorzio;
- per i coniugi che hanno figli da legittimare copia integrale di nascita per ogni figlio.

Note:
Preparata la pratica si concorda con il funzionario la data del primo atto (o promessa di matrimonio) che avverrà in presenza di due testimoni maggiorenni e muniti di un documento di riconoscimento valido.
Dal giorno del primo atto devono trascorrere 2 domeniche e 3 giorni di pubblicazione nei Comuni di residenza nell'arco dell'ultimo anno.
Entro 6 mesi gli interessati si possono sposare, trascorso detto periodo decade la possibilità.


Matrimonio Civile
Requisiti:
Pratica pronta di pubblicazione di matrimonio

Modalità:
Prenotazione del matrimonio civile.

Note:
Nel giorno concordato per il matrimonio, i due sposi devono presentarsi con due testimoni (muniti di documento di riconoscimento valido) davanti al Sindaco o a un suo delegato.
Lo stesso giorno possono scegliere il loro regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni).
E' possibile la celebrazione del matrimonio di cittadini non residenti su delega del Sindaco di altro comune. In questo caso occorre contattare l'Ufficio Matrimoni per la prenotazione, muniti della delega, fotocopia dei documenti d'identità dei testimoni, codice fiscale e scelta di regime patrimoniale.
 

Matrimonio di cittadini stranieri in Italia
L'art.116 del Codice Civile Italiano prevede che per il matrimonio di cittadini stranieri venga rilasciato il nulla-osta al matrimonio dall'Autorità Consolare Straniera nel nostro Paese.

Il suddetto nulla-osta deve contenere le seguenti generalità:
- Cognome e nome;
- Luogo e data di nascita ;
- Paternità;
- Maternità;
- Stato civile (celibe o vedovo o divorziato);
- Cittadinanza;
- Residenza;
- Professione

Se il cittadino straniero non appartiene ai Paesi della Comunità Europea la firma del Console che rilascia il nulla-osta, deve essere autenticata dalla Prefettura della città in cui ha sede l'Ufficio Consolare.
Sono esenti dalla autenticazione anche i seguenti Paesi non appartenenti alla Comunità Europea:
Austria - Finlandia - Giappone - Lichtenstein - Norvegia - Svezia - Svizzera - U.S.A.

Se il cittadino straniero contrae il matrimonio con cittadino/a italiano/a è soggetto alle "pubblicazioni";
se i nubendi sono entrambi stranieri, residenti in Italia, sono soggetti alle "pubblicazioni";
se i nubendi sono entrambi stranieri, non residenti in Italia, dopo 3 giorni dalla richiesta possono celebrare il matrimonio.
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